Pascucci, Luisa
(2011)
Disponibilità degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Dottorato di ricerca in
Diritto civile, 23 Ciclo.
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Abstract
La ricerca sul tema “Disponibilità degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto” analizza se, e come, gli effetti della risoluzione possano essere oggetto di disposizione ad opera delle parti. In particolare, se, ed in che modo, il contraente non inadempiente che abbia agito in risoluzione, in via giudiziale o stragiudiziale, possa incidere unilateralmente sulla sorte finale del vincolo contrattuale paralizzando l’effetto risolutivo già in atto attraverso una tardiva richiesta di adempimento. La questione della reversibilità dell’effetto risolutivo, che si è posta in forma paradigmatica nell’ambito della diffida ad adempiere, ha diviso dottrina e giurisprudenza per oltre trent’anni: laddove la giurisprudenza ha costantemente ammesso il creditore a recuperare il contratto risolto e a pretenderne ancora l’esecuzione, ritenendo che la risoluzione concreti un vantaggio unilaterale del creditore, da lui sempre liberamente disponibile, la dottrina ha optato per la irreversibilità dell’effetto risolutivo, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento dell’inadempiente ad aver certezza sulla sorte finale del vincolo e a non rimanere esposto a tempo indefinito agli arbitri di controparte. Sono di recente intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553), che, in direzione diametralmente opposta rispetto al granitico orientamento giurisprudenziale, hanno integralmente accolto i rilievi critici della dottrina ed escluso la disponibilità dell’effetto risolutivo derivante dallo spirare inutile del termine fissato in diffida, con ciò precludendo al contraente non inadempiente di tornare a esigere l’adempimento a risoluzione avvenuta.
Abstract
La ricerca sul tema “Disponibilità degli effetti della risoluzione e reviviscenza del contratto” analizza se, e come, gli effetti della risoluzione possano essere oggetto di disposizione ad opera delle parti. In particolare, se, ed in che modo, il contraente non inadempiente che abbia agito in risoluzione, in via giudiziale o stragiudiziale, possa incidere unilateralmente sulla sorte finale del vincolo contrattuale paralizzando l’effetto risolutivo già in atto attraverso una tardiva richiesta di adempimento. La questione della reversibilità dell’effetto risolutivo, che si è posta in forma paradigmatica nell’ambito della diffida ad adempiere, ha diviso dottrina e giurisprudenza per oltre trent’anni: laddove la giurisprudenza ha costantemente ammesso il creditore a recuperare il contratto risolto e a pretenderne ancora l’esecuzione, ritenendo che la risoluzione concreti un vantaggio unilaterale del creditore, da lui sempre liberamente disponibile, la dottrina ha optato per la irreversibilità dell’effetto risolutivo, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento dell’inadempiente ad aver certezza sulla sorte finale del vincolo e a non rimanere esposto a tempo indefinito agli arbitri di controparte. Sono di recente intervenute le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553), che, in direzione diametralmente opposta rispetto al granitico orientamento giurisprudenziale, hanno integralmente accolto i rilievi critici della dottrina ed escluso la disponibilità dell’effetto risolutivo derivante dallo spirare inutile del termine fissato in diffida, con ciò precludendo al contraente non inadempiente di tornare a esigere l’adempimento a risoluzione avvenuta.
Tipologia del documento
Tesi di dottorato
Autore
Pascucci, Luisa
Supervisore
Dottorato di ricerca
Scuola di dottorato
Scienze giuridiche
Ciclo
23
Coordinatore
Settore disciplinare
Settore concorsuale
URN:NBN
Data di discussione
4 Maggio 2011
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di dottorato
Autore
Pascucci, Luisa
Supervisore
Dottorato di ricerca
Scuola di dottorato
Scienze giuridiche
Ciclo
23
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Settore disciplinare
Settore concorsuale
URN:NBN
Data di discussione
4 Maggio 2011
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